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Organigramma dell’Associazione

 Presidente: Salvatore Bisulca

 Vice Presidente: Cesare Di Grigoli

 Segretario: Maria Carmela Ilardi

  Consiglio di Amministrazione

Nicolò Cannizzaro (Sindaco pro tempore del Comune di Mezzojuso)     Salvatore Bisulca - Cesare Di Grigoli -  Maria Carmela Ilardi           Biagio Bonanno – Pasquale Bonanno (Tesoriere) – Vincenzo Di Grigoli

  Collegio Revisori dei Conti

Giovanna Lascari (Presidente) – Marianna Ilardi – Zina Bellone

 

   
   

Statuto della Pro Loco di Mezzojuso   

Articolo 1. L'anno 2002, il giorno 19 del mese di Dicembre è costituita nel Comune di Mezzojuso una Associazione denominata “Pro Loco Mezzojuso” con sede in Mezzojuso, via Palermo snc. L’associazione è retta dalle norme degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e da quelle del presente statuto ed è soggetta alla vigilanza dell’Azienda Provinciale per il Turismo di Palermo che, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 27 Agosto 1980 n.1044, ne propone l’iscrizione nell’apposito Albo dell’Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazione e Trasporti.    

Scopi  

Articolo 2. Gli scopi principali che l’Associazione “Pro Loco Mezzojuso” si propone sono:

riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di Mezzojuso, contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate da turisti e promuovendo l’abbellimento di piazze, giardini, etc, tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; promuovere il miglioramento e lo sviluppo dell’attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti, incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi postali, servizi spazzatura, innaffiamento strade, etc) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai forestieri.Vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sull’applicazione delle relative tariffe proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi; promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, etc, per attirare turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;                                                              coadiuvare l’A.P.T. nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di Mezzojuso ed a favorire il concorso dei forestieri;istituire l’ufficio informazioni turistiche, adempiere le funzioni demandate dall’Assessorato regionale Turismo, Comunicazione e Trasporti o dall’Azienda Provinciale per il Turismo.                    

Finanziamento                                                                          

Articolo 3. I proventi con i quali l’Associazione Pro Loco Mezzojuso provvede alla propria attività sono:                                                     le quote sociali, gli eventuali redditi patrimoniali propri, la quota del provento dell’imposta di soggiorno, devoluta annualmente dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.3.1958 n.174, gli utili di gestione o di attività permanenti od occasionali, eventuali donazioni ed i contributi eventuali di Enti pubblici e privati interessati al movimento turistico;                                                                    

dei Soci                                                                                                 

Articolo 4. Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di far parte dell’Associazione Pro Loco. L’Ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall’assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo articolo 5 e la qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell’Assemblea. I soci si distinguono in benemeriti ed ordinari. Sono dichiarati dall’assemblea dei soci dell’associazione, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, soci benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all’Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore ad euro cinquanta/00. Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata dall’assemblea generale dei soci dell’associazione. I soci che rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 Dicembre, sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l’anno successivo.   I soci hanno diritto: alle pubblicazioni dell’associazione, a frequentare i locali dell’associazione, ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla pro loco.           

Articolo 5. I soci benemeriti ed ordinari: partecipano alle assemblee generali della pro loco con diritto di discussione e voto, eleggono i membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

Articolo 6. La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità o indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l’interdizione da pubblici uffici.              Il consiglio dichiara escluso per morosità, se il socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro il 30 Giugno dell’anno medesimo. Sull’esclusione per indegnità decide l’assemblea dei soci, con deliberazione motivata.

Articolo 7. Organi della Pro Loco sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio, il Presidente;

L’Assemblea dei Soci                                                                           

Articolo 8. I soci benemeriti ed ordinari sono convocati due volte all’anno in assemblea generale ordinaria e, tutte le volte che occorra, in assemblea straordinaria.                                                                    L’assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta.                                                                                                   La convocazione dell’assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato al domicilio, ai soci ed ai revisori dei conti e con manifesto affisso nella sede dell’Associazione o dell’albo pretorio del Comune, almeno dieci giorni prima della riunione.                                 Gli avvisi e il manifesto devono contenere la indicazione degli argomenti da trattarsi e l’ordine dei lavori.                                                     L’avviso dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione anche all’A.P.T. che potrà inviare anche un proprio rappresentante. Per potere partecipare alle riunioni dell’assemblea, il socio dovrà essere in regola con le quote sociali o aver versata la quota sociale per l’anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.                                                                                    Perché  l’assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, almeno un ora dopo, l’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.                                                         

Articolo 9. l’assemblea elegge i membri del Consiglio d’Amministrazione scegliendoli tra i soci benemeriti ed  ordinari, ed i revisori dei conti, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo statuto della pro loco, sull’ammissione e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.           Ciascun socio ha diritto all’Assemblea ad un voto. Nelle votazioni palesi dell’assemblea dei soci, in caso di parità dei voti è decisivo quello del Presidente.  Tutte le deliberazioni dell’assemblea dei soci, anche quelle relative all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate entro otto giorni all’A.P.T. la quale dovrà, se del caso, annullarle entro i successivi quindici giorni.  Qualora l’A.P.T., nel termine suddetto, richieda notizie, documenti e chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall’invio delle controdeduzioni o dei documenti richiesti.                               

Consiglio d’Amministrazione                                                    

Articolo 10. L’associazione Pro Loco è amministrata da un Consiglio, composto da sei  membri, oltre il Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente da uno degli assessori comunali. I membri del Consiglio vengono eletti dall’assemblea generale con votazione segreta, durano in carica due anni  possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell’assemblea dei soci. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.                   

Articolo 11. Il consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma d’azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta. Inoltre il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell’associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all’assemblea dei soci. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all’assemblea, salvo a sottoporre per ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell’assemblea stessa.                                                             

Articolo 12. Sono soggette all’approvazione dell’A.P.T. tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della Po Loco che, durante l’esercizio, modifichino il bilancio o, comunque, prevedano nuovi o maggiori oneri e spese, oppure impegnino od eroghino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio, od aventi carattere turistico. Sono altresì soggette all’approvazione dell’A.P.T. le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli uffici dell’Associazione. Le deliberazioni soggette all’approvazione dovranno essere inviate all’Azienda Provinciale per il Turismo entro otto giorni dalla loro adozione. All’A.P.T. vanno, inoltre, trasmessi, entro il mese di Giugno. Il Bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di Gennaio il conto consuntivo dell’esercizio precedente, con le relative relazioni.                                                    

Articolo 13. Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all’A.P.T. i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici etc.) promosse dall’Associazione con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento, per l’esame e per gli opportuni coordinamenti.                                       

Articolo 14. Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. Gli avvisi di convocazioni sono inviati a domicilio dei consiglieri e dei revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi d’urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia all’A.P.T. unitamente all’ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi  d’urgenza, almeno 48 ore prima. L’A.P.T. ha la facoltà di inviare in proprio rappresentante alla riunione del Consiglio. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata all’A.P.T. entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.                                            

Articolo 15. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre che intervenga almeno la metà dei suoi membri. L’assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

   

Presidente, Vice Presidente e Segretario                                    

Articolo 16. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, presiede l’Assemblea Generale dei soci ed è assistito da un segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal consigliere più giovane e nel caso in cui il bilancio dell’associazione lo consenta da un segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al consiglio stesso. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni.                                         

Articolo 17. Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. 

Libri e Registri                                                                         

Articolo 18. L’associazione Pro Loco deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri: il libro dei soci, il registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, l registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, il registro cronologico per il protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in partenza, il libro inventario del patrimonio, il giornale di cassa, i libri mastri delle entrate e delle uscite, I verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e Segretario.    Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui l presente articolo.

Articolo 19. Per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull’osservanza dello statuto, l’Assemblea dei soci elegge Revisori dei Conti per il periodo di un triennio, sciegliendoli tra i non soci. Essi possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi del caso. I revisori devono partecipare alle riunioni dell’Assemblea. Essi dovranno, inoltre, essere invitati alle riunioni del Consiglio alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.                                          

Varie                                                                                              

Articolo 20. Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nell’Amministrazione dell’associazione o per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato da parte dell’A.P.T. in caso di scioglimento, l’A.P.T. provvederà alla nomina di un Commissario straordinario, a cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.      

Articolo 21. Sia nelle riunioni dell’Assemblea dei soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l’urgenza, chiedendone l’immediata trattazione. I soci ed i consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, devono darne avviso al Presidente in tempo utile per l’inserimento dell’ordine del giorno.                                                                                

Articolo 22. Qualsiasi modificazione allo statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea Generale con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.                                                                                     

Articolo 23. Lo scioglimento dell’Associazione Turistica Pro Loco dovrà essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci. In tal caso, l’eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune, secondo il voto dell’Assemblea e previa approvazione della delibera da parte dell’A.P.T.                                                                                       

Articolo 24. Il presente statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco di Mezzojuso e le sue eventuali modifiche saranno sottoposti all’approvazione dell’Azienda Provinciale per il Turismo di Palermo, a norma dell’art.2, comma 2°, del D.A. n. 573 del 21.04.1965.     

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
             
         
   

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