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Statuto della Pro Loco di Mezzojuso
Articolo 1.
L'anno 2002, il giorno 19 del mese di Dicembre è costituita nel Comune di Mezzojuso una Associazione denominata “Pro
Loco Mezzojuso” con sede in Mezzojuso, via Palermo snc. L’associazione è
retta dalle norme degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e da
quelle del presente statuto ed è soggetta alla vigilanza dell’Azienda
Provinciale per il Turismo di Palermo che, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 27 Agosto 1980 n.1044, ne propone l’iscrizione nell’apposito Albo
dell’Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazione e Trasporti.
Scopi
Articolo 2.
Gli scopi principali
che l’Associazione “Pro Loco Mezzojuso” si propone sono:
riunire tutti coloro
che hanno interesse allo sviluppo turistico di Mezzojuso, contribuire ad
organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento
edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e
frequentate da turisti e promuovendo l’abbellimento di piazze, giardini,
etc, tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze
naturali, artistiche e monumentali del luogo; promuovere il
miglioramento e lo sviluppo dell’attrezzatura ricettiva e dei centri di
ritrovo per gli ospiti, incoraggiare, promuovere e sostenere il
miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi
postali, servizi spazzatura, innaffiamento strade, etc) al fine di
facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più
piacevole ai forestieri.Vigilare sullo svolgimento dei servizi locali
interessanti il turismo e sull’applicazione delle relative tariffe
proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità o
direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi; promuovere
festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite,
escursioni, etc, per attirare turisti nella località e dare svago e
diletto a quanti vi soggiornano;
coadiuvare l’A.P.T. nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza
di Mezzojuso ed a favorire il concorso dei forestieri;istituire
l’ufficio informazioni turistiche, adempiere le funzioni demandate
dall’Assessorato regionale Turismo, Comunicazione e Trasporti o
dall’Azienda Provinciale per il Turismo.
Finanziamento
Articolo 3.
I proventi con i quali l’Associazione Pro Loco Mezzojuso provvede alla
propria attività sono:
le quote sociali, gli eventuali redditi patrimoniali propri, la quota
del provento dell’imposta di soggiorno, devoluta annualmente
dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 2 della Legge 4.3.1958
n.174, gli utili di gestione o di attività permanenti od occasionali,
eventuali donazioni ed i contributi eventuali di Enti pubblici e privati
interessati al movimento turistico;
dei Soci
Articolo 4.
Chiunque, a
domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di far parte
dell’Associazione Pro Loco. L’Ammissione dei nuovi soci viene deliberata
dall’assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo articolo 5 e
la qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte
dell’Assemblea. I soci si distinguono in benemeriti ed ordinari. Sono
dichiarati dall’assemblea dei soci dell’associazione, su proposta del
Consiglio d’Amministrazione, soci benemeriti quelle persone o Enti che
arrecano particolari benefici morali e materiali all’Associazione e che
versano almeno una quota annua non inferiore ad euro cinquanta/00. Sono
soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale
determinata dall’assemblea generale dei soci dell’associazione. I soci
che rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 Dicembre, sono
tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l’anno successivo.
I soci hanno diritto: alle pubblicazioni dell’associazione, a
frequentare i locali dell’associazione, ad eventuali facilitazioni in
occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla pro loco.
Articolo 5.
I soci benemeriti ed
ordinari: partecipano alle assemblee generali della pro loco con diritto
di discussione e voto, eleggono i membri del Consiglio d’Amministrazione
dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.
Articolo 6.
La qualità di socio si
perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità
o indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l’interdizione
da pubblici uffici.
Il consiglio dichiara escluso per morosità, se il socio stesso non ha
provveduto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro il
30 Giugno dell’anno medesimo. Sull’esclusione per indegnità decide
l’assemblea dei soci, con deliberazione motivata.
Articolo 7.
Organi della Pro Loco
sono:
l'Assemblea dei Soci, il Consiglio, il Presidente;
L’Assemblea dei Soci
Articolo 8.
I soci benemeriti ed
ordinari sono convocati due volte all’anno in assemblea generale
ordinaria e, tutte le volte che occorra, in assemblea straordinaria.
L’assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei
soci ne faccia richiesta scritta. La convocazione dell’assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso,
inviato al domicilio, ai soci ed ai revisori dei conti e con manifesto
affisso nella sede dell’Associazione o dell’albo pretorio del Comune,
almeno dieci giorni prima della riunione.
Gli avvisi e il manifesto devono contenere la indicazione degli
argomenti da trattarsi e l’ordine dei lavori. L’avviso dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione
anche all’A.P.T. che potrà inviare anche un proprio rappresentante. Per
potere partecipare alle riunioni dell’assemblea, il socio dovrà essere
in regola con le quote sociali o aver versata la quota sociale per
l’anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’assemblea stessa.
Perché l’assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia
presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, almeno un ora
dopo, l’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Articolo 9.
l’assemblea elegge i
membri del Consiglio d’Amministrazione scegliendoli tra i soci
benemeriti ed ordinari, ed i revisori dei conti, delibera sul conto
consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla
relazione morale finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle
modifiche da apportare allo statuto della pro loco, sull’ammissione e
sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del
Consiglio.
Ciascun socio ha diritto all’Assemblea ad un voto. Nelle votazioni
palesi dell’assemblea dei soci, in caso di parità dei voti è decisivo
quello del Presidente. Tutte le deliberazioni dell’assemblea dei
soci, anche quelle relative all’elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate entro
otto giorni all’A.P.T. la quale dovrà, se del caso, annullarle entro i
successivi quindici giorni. Qualora l’A.P.T., nel termine
suddetto, richieda notizie, documenti e chiarimenti, il termine rimane
interrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall’invio delle
controdeduzioni o dei documenti richiesti.
Consiglio d’Amministrazione
Articolo 10.
L’associazione Pro
Loco è amministrata da un Consiglio, composto da sei membri, oltre il
Sindaco del Comune, che fa parte del Consiglio medesimo come membro di
diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente da uno
degli assessori comunali. I membri del Consiglio vengono eletti
dall’assemblea generale con votazione segreta, durano in carica due
anni possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni,
decadenza o decesso di membri del consiglio, si provvede alla loro
sostituzione nella prima riunione dell’assemblea dei soci. Tutte le
funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.
Articolo 11.
Il consiglio è organo
deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del
bilancio di previsione e del relativo programma d’azione, alla stesura
dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta. Inoltre il
Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte
formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali
impiegati dell’associazione, determinandone le attribuzioni e gli
assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri
argomenti, esclusi quelli riservati all’assemblea dei soci. In caso di
assoluta necessità ed urgenza, il Consiglio può deliberare anche su
argomenti riservati all’assemblea, salvo a sottoporre per ratifica le
relative deliberazioni alla prossima riunione dell’assemblea stessa.
Articolo 12.
Sono soggette
all’approvazione dell’A.P.T. tutte le deliberazioni e gli atti del
Consiglio della Po Loco che, durante l’esercizio, modifichino il
bilancio o, comunque, prevedano nuovi o maggiori oneri e spese, oppure
impegnino od eroghino spese non specificatamente indicate in sede di
bilancio, od aventi carattere turistico. Sono altresì soggette
all’approvazione dell’A.P.T. le deliberazioni relative alla nomina del
Presidente e del Vice Presidente e quelle riguardanti il personale
necessario per il funzionamento degli uffici dell’Associazione. Le
deliberazioni soggette all’approvazione dovranno essere inviate
all’Azienda Provinciale per il Turismo entro otto giorni dalla loro
adozione. All’A.P.T. vanno, inoltre, trasmessi, entro il mese di Giugno.
Il Bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di
Gennaio il conto consuntivo dell’esercizio precedente, con le relative
relazioni.
Articolo 13.
Il Consiglio dovrà
tempestivamente inviare all’A.P.T. i programmi delle manifestazioni
(festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e
folkloristici etc.) promosse dall’Associazione con la dimostrazione dei
mezzi di finanziamento, per l’esame e per gli opportuni coordinamenti.
Articolo 14.
Il consiglio si
riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qual volta il Presidente
lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda
firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. Gli
avvisi di convocazioni sono inviati a domicilio dei consiglieri e dei
revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi
d’urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l’indicazione degli
oggetti da trattarsi e ordine dei lavori. Di ogni convocazione del
Consiglio deve essere data notizia all’A.P.T. unitamente all’ordine dei
lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi
d’urgenza, almeno 48 ore prima. L’A.P.T. ha la facoltà di inviare in
proprio rappresentante alla riunione del Consiglio. Copia dei verbali
delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata
all’A.P.T. entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.
Articolo 15.
Per la validità delle
riunioni del Consiglio occorre che intervenga almeno la metà dei suoi
membri. L’assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute
consecutive ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del
Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del
Presidente.
Presidente, Vice Presidente e Segretario
Articolo 16.
Il Presidente ed il
Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Presidente
esegue le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e rappresenta
l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il
Consiglio, presiede l’Assemblea Generale dei soci ed è assistito da un
segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal consigliere
più giovane e nel caso in cui il bilancio dell’associazione lo consenta
da un segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone
estranee al consiglio stesso. In caso di assenza o di legittimo
impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente
e ne esercita le funzioni.
Articolo 17.
Il Segretario assiste
il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il
Presidente nella esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale
funzionamento degli uffici.
Libri e Registri
Articolo 18.
L’associazione Pro
Loco deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:
il libro dei
soci, il registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci,
l registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione,
il registro cronologico per il protocollo per la corrispondenza in
arrivo ed in partenza, il
libro inventario del patrimonio, il giornale di cassa, i libri mastri
delle entrate e delle uscite, I verbali delle riunioni delle Assemblee
dei soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un
registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e
Segretario. Il Presidente ed il Segretario sono
responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei
verbali di cui l presente articolo.
Articolo 19.
Per controllare la
regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull’osservanza
dello statuto, l’Assemblea dei soci elegge Revisori dei Conti per il
periodo di un triennio, sciegliendoli tra i non soci. Essi possono, in
qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio circa i rilievi
del caso. I revisori devono partecipare alle riunioni dell’Assemblea.
Essi dovranno, inoltre, essere invitati alle riunioni del Consiglio alle
quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.
Varie
Articolo 20.
Il Consiglio può
essere sciolto per irregolarità persistenti nell’Amministrazione
dell’associazione o per il caso di manifesta impossibilità di
funzionare, con provvedimento motivato da parte dell’A.P.T. in caso di
scioglimento, l’A.P.T. provvederà alla nomina di un Commissario
straordinario, a cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di
Statuto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21.
Sia nelle riunioni
dell’Assemblea dei soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere
discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno, a meno che la
maggioranza non ne dichiari l’urgenza, chiedendone l’immediata
trattazione. I soci ed i consiglieri che desiderano sottoporre
rispettivamente all’Assemblea dei Soci e del Consiglio di
Amministrazione determinati argomenti, devono darne avviso al Presidente
in tempo utile per l’inserimento dell’ordine del giorno.
Articolo 22.
Qualsiasi
modificazione allo statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea
Generale con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.
Articolo 23.
Lo scioglimento
dell’Associazione Turistica Pro Loco dovrà essere deliberato
dall’Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti dei soci. In
tal caso, l’eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili
inventariati saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al
Comune, secondo il voto dell’Assemblea e previa approvazione della
delibera da parte dell’A.P.T.
Articolo 24.
Il presente statuto
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Mezzojuso e le sue eventuali
modifiche saranno sottoposti all’approvazione dell’Azienda Provinciale
per il Turismo di Palermo, a norma dell’art.2, comma 2°, del D.A. n. 573
del 21.04.1965.
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